Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Marciatori Simbruini Subiaco

Affiliata alla FIDAL Federazione Italiana di Atletica Leggera Codice RM200
Sede: Via della Repubblica 61 – 00028 Subiaco (RM)
Tel.: 329 7448561 – 340 8937778 – E-mail:
gruppomarciatorisimbuini@gmail.com

Sito: www.gruppomarciatorisimbruini.itC.F.: 94001720583 – P.IVA: 08613721003

STATUTO

TITOLO I

GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI- Via della Repubblica , 61 00028 Subiaco (Rm)

ART. 1

Nello spirito dellaCostituzione dellaRepubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli arti. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica " Gruppo Marciatori Simbruini Subiaco", associazio­ne senza finalità di lucro, che riunisce tutti cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enun­ciati dal presente statuto. L'Associazione ha sede in Subiaco.

Essa potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale), alle federazioni spor­tive nazionali e simili, sia nazionali che locali.Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale, ed estero.

ART. 1 bis

L’associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ART.2

L'associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici si pro­pone di offrire ai soci, idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e del tempo libero.

ART.3

Per il raggiungimento delle finalità definite al preceden­te articolo 2 l’Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;

b) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

d) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale e gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-pro­fessionale, qualificazione, perfezionamento e coordina­mento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamen­to nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati. Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazio­ni, potrà:

- allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività simila­ri collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normati­ve amministrative e fiscali vigenti;

- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive

- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO III

Soci

ART.4

II numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all'Associazione, impegnan­dosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli orga­ni dell'Associazione.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipa­zione alla vita associativa.

ART. 6

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'asso­ciazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

- a partecipare all’ elezione degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- al pagamento della quota associativa.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalu­tabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazio­ni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;

- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decaden­za ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso pre­visto al punto due dell'art.9.

TITOLO V

Fondo Comune

ART. 11

II fondo comune è indivisibile ed è costituito dai con­tributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capi­tali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 12

L'esercizio sociale va dal 01/01al 31/12 di ogni anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilan­cio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilan­cio deve essere approvato dall'Assemblea degli associa­ti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART.13

Sono organi dell'Associazione;

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

e) il Presidente;

Assemblee

ART. 14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART.15

L'Assemblea ordinaria:

a)approva il bilancio consuntivo;

b)procede alla nomina delle cariche sociali;

c)delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati allasua competenza dal pre­sente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Di­rettivo;

d)approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quan­do si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con la nomina dei liquidatori.

ART. 17

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associali intervenuti. Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associali maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni asso­ciato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più dì una delega. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Asso­ciazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. LanominadelSegretario è fatta dalPresidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri scelti fra gli associati, che non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società o asso­ciazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della mede­sima disciplina sportiva (pena decadenza dall'incarico). I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni, sono rieleggibili e non possono percepire compensi di alcun tipo per l'incarico svolto. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 membri, senza formalità. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggio­ranza dei componenti

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;

b) redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi;

c) compilare i regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e esclusione degli associati;

f)deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;

g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e deisettori diattivitàdicuisiarticolalavita dell 'Associazione;

h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

ART.20

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sosti­tuirli tramite cooptazione in base ai risultati delle elezioni. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provve­da alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

ART.21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Asso­ciazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria ammi­nistrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convo­care entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezio­ne del nuovo Presidente.

Art.22

Il Presidente con cadenza annuale convoca e presiede riunioni degli atleti/e nonché ove vi siano le condizioni, dei tecnici tesserati e maggiorenni, per l’individuazione tramite elezione od altri metodi, di espressione democratica, del rappresentante degli atleti/e e del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. Il presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alle Federazioni cui è affiliata la associazione sportiva, per il costante aggiornamento degli atti federali

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 23

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali consiglio direttivo e Libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e tra­sparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede socia­le, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

ART.24

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

ART.25

Lo scioglimento dell'Associazione può essere delibera­to dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto dì voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nomina­to uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immo­bili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale, ad Enti o ad Associazioni che perse­guono la promozione e lo sviluppo dell'attività sporti­va, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

ART.26

Per quanto non espressamente contemplato dal pre­sente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.


Subiaco 02/02/2018


IL PRESIDENTE

Sbaraglia Mario